(Accordo-art. 17)
                              Art. 17. 
           Sostegno in materia di immigrazione irregolare 
 
  1. Le autorita' competenti delle Parti di cui  all'articolo  1  del
presente Accordo si sostengono vicendevolmente, nel rispetto dei loro
obblighi internazionali, nel rimpatrio di cittadini  di  Stati  terzi
destinatari di provvedimenti di  allontanamento.  Esse  si  informano
tempestivamente sui rimpatri previsti e, nella misura del  possibile,
offrono il proprio  contributo  all'autorita'  competente  dell'altra
Parte. 
  2. In  caso  di  rimpatri  congiunti  le  autorita'  competenti  si
accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle  misure
di sicurezza. 
  3. Le autorita' competenti delle Parti potranno costituire forme di
intervento comune per la prevenzione e repressione  della  migrazione
illegale, compresi i pattugliamenti misti. Possono eseguire misure di
Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di
agenti dello Stato ospitante.