Art. 17.
Sostegno in materia di immigrazione irregolare
1. Le autorita' competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del
presente Accordo si sostengono vicendevolmente, nel rispetto dei loro
obblighi internazionali, nel rimpatrio di cittadini di Stati terzi
destinatari di provvedimenti di allontanamento. Esse si informano
tempestivamente sui rimpatri previsti e, nella misura del possibile,
offrono il proprio contributo all'autorita' competente dell'altra
Parte.
2. In caso di rimpatri congiunti le autorita' competenti si
accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle misure
di sicurezza.
3. Le autorita' competenti delle Parti potranno costituire forme di
intervento comune per la prevenzione e repressione della migrazione
illegale, compresi i pattugliamenti misti. Possono eseguire misure di
Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di
agenti dello Stato ospitante.