Art. 17. Sostegno in materia di immigrazione irregolare 1. Le autorita' competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo si sostengono vicendevolmente, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, nel rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento. Esse si informano tempestivamente sui rimpatri previsti e, nella misura del possibile, offrono il proprio contributo all'autorita' competente dell'altra Parte. 2. In caso di rimpatri congiunti le autorita' competenti si accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle misure di sicurezza. 3. Le autorita' competenti delle Parti potranno costituire forme di intervento comune per la prevenzione e repressione della migrazione illegale, compresi i pattugliamenti misti. Possono eseguire misure di Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di agenti dello Stato ospitante.