Art. 18.
Consegna di persone alla frontiera
1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 1 concordano le
modalita' e i luoghi adatti alla consegna di persone alla frontiera
sottoposte a provvedimento restrittivo per estradizione, mandato di
arresto europeo o esecuzione della pena. Tale consegna puo' avvenire
in prossimita' della frontiera o presso gli aeroporti se le autorita'
competenti sul cui territorio nazionale avviene la consegna
acconsentono, nel singolo caso, al relativo svolgimento. La consegna
deve essere effettuata in luoghi dotati delle strutture necessarie
per garantire la sicurezza dell'operazione.
2. Ai fini della consegna della persona sottoposta a provvedimento
restrittivo, non sono necessari ne' il documento di viaggio, ne' il
visto. Il trasporto di persone deve essere effettuato prevedendo un
numero sufficiente di operatori debitamente equipaggiati. E'
opportuno adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per
impedire la fuga delle persone trasportate o evitare un eventuale
pericolo per persone e cose. Qualora una delle persone trasportate
riesca a fuggire sul territorio nazionale dell'altra Parte, il
personale preposto al trasporto e' tenuto a comunicarlo
immediatamente e a provvedere all'inseguimento della persona in fuga.
L'inseguimento ha termine al piu' tardi nel momento in cui il
personale dell'altra Parte contraente interviene facendosi carico
dell'inseguimento o richiedendone la cessazione.