(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
                 Consegna di persone alla frontiera 
 
  1. Le autorita' competenti di  cui  all'articolo  1  concordano  le
modalita' e i luoghi adatti alla consegna di persone  alla  frontiera
sottoposte a provvedimento restrittivo per estradizione,  mandato  di
arresto europeo o esecuzione della pena. Tale consegna puo'  avvenire
in prossimita' della frontiera o presso gli aeroporti se le autorita'
competenti  sul  cui  territorio  nazionale   avviene   la   consegna
acconsentono, nel singolo caso, al relativo svolgimento. La  consegna
deve essere effettuata in luoghi dotati  delle  strutture  necessarie
per garantire la sicurezza dell'operazione. 
  2. Ai fini della consegna della persona sottoposta a  provvedimento
restrittivo, non sono necessari ne' il documento di viaggio,  ne'  il
visto. Il trasporto di persone deve essere effettuato  prevedendo  un
numero  sufficiente  di  operatori   debitamente   equipaggiati.   E'
opportuno adottare  tutte  le  misure  di  sicurezza  necessarie  per
impedire la fuga delle persone trasportate  o  evitare  un  eventuale
pericolo per persone e cose. Qualora una  delle  persone  trasportate
riesca a  fuggire  sul  territorio  nazionale  dell'altra  Parte,  il
personale   preposto   al   trasporto   e'   tenuto   a   comunicarlo
immediatamente e a provvedere all'inseguimento della persona in fuga.
L'inseguimento ha termine  al  piu'  tardi  nel  momento  in  cui  il
personale dell'altra Parte  contraente  interviene  facendosi  carico
dell'inseguimento o richiedendone la cessazione.