(Accordo-art. 19)
                              Art. 19. 
                        Pattugliamento misto 
 
  1. Fatti salvi i  casi  di  cui  all'articolo  17,  nella  zona  di
frontiera comune definita all'articolo  2,  gli  agenti  delle  Parti
possono partecipare a pattuglie miste. 
  2. Gli agenti operanti  sul  territorio  dell'altra  Parte  offrono
assistenza. consultazione e informazioni. Possono eseguire misure  di
Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di
agenti dello Stato ospitante. 
  3. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonche' le condizioni  di
esecuzione  delle  operazioni  previste,  sono   disciplinati   dalla
normativa del Paese in cui si svolgono le operazioni. 
  4. Gli Uffici preposti a disporre le operazioni congiunte di cui al
presente articolo e a definirne le modalita' operative sono: 
    per la Repubblica italiana: 
    il  Dipartimento   della   pubblica   sicurezza   del   Ministero
dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale -  Servizio
per la cooperazione internazionale di Polizia; 
    per la Repubblica d'Austria: 
      la Direzione generale per la pubblica sicurezza  nel  Ministero
federale dell'interno e  le  direzioni  regionali  di  Polizia  delle
Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo.