Art. 19.
Pattugliamento misto
1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 17, nella zona di
frontiera comune definita all'articolo 2, gli agenti delle Parti
possono partecipare a pattuglie miste.
2. Gli agenti operanti sul territorio dell'altra Parte offrono
assistenza. consultazione e informazioni. Possono eseguire misure di
Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di
agenti dello Stato ospitante.
3. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonche' le condizioni di
esecuzione delle operazioni previste, sono disciplinati dalla
normativa del Paese in cui si svolgono le operazioni.
4. Gli Uffici preposti a disporre le operazioni congiunte di cui al
presente articolo e a definirne le modalita' operative sono:
per la Repubblica italiana:
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio
per la cooperazione internazionale di Polizia;
per la Repubblica d'Austria:
la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero
federale dell'interno e le direzioni regionali di Polizia delle
Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo.