Art. 19. Pattugliamento misto 1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 17, nella zona di frontiera comune definita all'articolo 2, gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste. 2. Gli agenti operanti sul territorio dell'altra Parte offrono assistenza. consultazione e informazioni. Possono eseguire misure di Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di agenti dello Stato ospitante. 3. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonche' le condizioni di esecuzione delle operazioni previste, sono disciplinati dalla normativa del Paese in cui si svolgono le operazioni. 4. Gli Uffici preposti a disporre le operazioni congiunte di cui al presente articolo e a definirne le modalita' operative sono: per la Repubblica italiana: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia; per la Repubblica d'Austria: la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno e le direzioni regionali di Polizia delle Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo.