Art. 20. Misure transfrontaliere in ambito ferroviario 1. Per salvaguardare la sicurezza interna e l'ordine pubblico in ambito ferroviario transfrontaliero, gli agenti di una delle Parti sono autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato a bordo di un treno sul proprio territorio conformemente al loro diritto nazionale, fino alla prima fermata prevista sul territorio dell'altra Parte. 2. In conformita' con la legislazione nazionale, gli agenti sono autorizzati a salire a bordo di un treno all'ultima fermata prevista sul territorio dell'altra Parte, per avere la possibilita' di adottare misure finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna e dell'ordine pubblico dopo la partenza dall'ultima fermata prima della frontiera. 3. Alle condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 6 del presente Accordo, durante tali interventi gli agenti sono autorizzati a fermare una persona sul territorio dell'altra Parte e sottoporla a perquisizione di sicurezza in base all'articolo 41, comma 5, lettera f) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fino all'arrivo degli agenti di quest'ultima. 4. Le modalita' applicative del presente articolo saranno definite dalle autorita' competenti delle Parti attraverso appositi protocolli esecutivi.