(Accordo-art. 20)
                              Art. 20. 
            Misure transfrontaliere in ambito ferroviario 
 
  1. Per salvaguardare la sicurezza interna e  l'ordine  pubblico  in
ambito ferroviario transfrontaliero, gli agenti di  una  delle  Parti
sono autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato a  bordo  di
un  treno  sul  proprio  territorio  conformemente  al  loro  diritto
nazionale, fino alla prima fermata prevista sul territorio dell'altra
Parte. 
  2. In conformita' con la legislazione nazionale,  gli  agenti  sono
autorizzati a salire a bordo di un treno all'ultima fermata  prevista
sul  territorio  dell'altra  Parte,  per  avere  la  possibilita'  di
adottare misure finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna
e dell'ordine pubblico dopo la  partenza  dall'ultima  fermata  prima
della frontiera. 
  3. Alle condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 6 del presente
Accordo, durante  tali  interventi  gli  agenti  sono  autorizzati  a
fermare una persona sul territorio dell'altra Parte  e  sottoporla  a
perquisizione di sicurezza in base all'articolo 41, comma 5,  lettera
f) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di  Schengen,  fino
all'arrivo degli agenti di quest'ultima. 
  4. Le modalita' applicative del presente articolo saranno  definite
dalle autorita' competenti delle Parti attraverso appositi protocolli
esecutivi.