Art. 20.
Misure transfrontaliere in ambito ferroviario
1. Per salvaguardare la sicurezza interna e l'ordine pubblico in
ambito ferroviario transfrontaliero, gli agenti di una delle Parti
sono autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato a bordo di
un treno sul proprio territorio conformemente al loro diritto
nazionale, fino alla prima fermata prevista sul territorio dell'altra
Parte.
2. In conformita' con la legislazione nazionale, gli agenti sono
autorizzati a salire a bordo di un treno all'ultima fermata prevista
sul territorio dell'altra Parte, per avere la possibilita' di
adottare misure finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna
e dell'ordine pubblico dopo la partenza dall'ultima fermata prima
della frontiera.
3. Alle condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 6 del presente
Accordo, durante tali interventi gli agenti sono autorizzati a
fermare una persona sul territorio dell'altra Parte e sottoporla a
perquisizione di sicurezza in base all'articolo 41, comma 5, lettera
f) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fino
all'arrivo degli agenti di quest'ultima.
4. Le modalita' applicative del presente articolo saranno definite
dalle autorita' competenti delle Parti attraverso appositi protocolli
esecutivi.