Art. 21. Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri In occasione di eventi sportivi transfrontalieri e' consentito - previa autorizzazione da parte delle autorita' competenti in materia di Polizia stradale - l'accompagnamento dei partecipanti ad opera di agenti di' una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte. Agli agenti accompagnatori non e' consentito eseguire autonomamente misure di Polizia.