(Accordo-art. 21)
                              Art. 21. 
  Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri 
 
  In occasione di eventi sportivi transfrontalieri  e'  consentito  -
previa autorizzazione da parte delle autorita' competenti in  materia
di Polizia stradale - l'accompagnamento dei partecipanti ad opera  di
agenti di' una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte.  Agli
agenti accompagnatori non e' consentito eseguire autonomamente misure
di Polizia.