Art. 28.
Piani comunali delle zone di pericolo
1. I piani urbanistici comunali sono integrati, ai sensi dell'art
22-bis della legge provinciale n. 13/1997, da un Piano delle zone di
pericolo. I Piani comunali delle zone di pericolo contengono
l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a
pericolo.
2. La Provincia autonoma di Bolzano ha definito, tramite delibera
della Giunta provinciale del 28 luglio 2008, n. 2741, le «Linee guida
per la redazione dei piani delle zone di pericolo e per la
classificazione del rischio» ed emendato con delibera della Giunta
provinciale del 13 settembre 2016 n. 989.
3. L'insieme degli elaborati cartografici relativi ai piani
comunali delle zone di pericolo gia' approvati confluisce nel Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 3, comma 2.