Art. 28. Piani comunali delle zone di pericolo 1. I piani urbanistici comunali sono integrati, ai sensi dell'art 22-bis della legge provinciale n. 13/1997, da un Piano delle zone di pericolo. I Piani comunali delle zone di pericolo contengono l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a pericolo. 2. La Provincia autonoma di Bolzano ha definito, tramite delibera della Giunta provinciale del 28 luglio 2008, n. 2741, le «Linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo e per la classificazione del rischio» ed emendato con delibera della Giunta provinciale del 13 settembre 2016 n. 989. 3. L'insieme degli elaborati cartografici relativi ai piani comunali delle zone di pericolo gia' approvati confluisce nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 3, comma 2.