(Allegato-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
                Piani comunali delle zone di pericolo 
 
    1. I piani urbanistici comunali sono integrati, ai sensi dell'art
22-bis della legge provinciale n. 13/1997, da un Piano delle zone  di
pericolo.  I  Piani  comunali  delle  zone  di  pericolo   contengono
l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a
pericolo. 
    2. La Provincia autonoma di Bolzano ha definito, tramite delibera
della Giunta provinciale del 28 luglio 2008, n. 2741, le «Linee guida
per  la  redazione  dei  piani  delle  zone  di  pericolo  e  per  la
classificazione del rischio» ed emendato con  delibera  della  Giunta
provinciale del 13 settembre 2016 n. 989. 
    3. L'insieme  degli  elaborati  cartografici  relativi  ai  piani
comunali delle zone di pericolo gia' approvati confluisce  nel  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 3, comma 2.