Art. 29.
Interventi consentiti nelle aree a pericolo e rischio idrogeologico
1. Con regolamento di esecuzione dell'art. 22-bis della legge
provinciale n. 13/1997, approvato con decreto del Presidente della
Provincia 5 agosto 2008, n. 42, emendato con DPP del 22 maggio 2016
n. 17, sono state determinate le norme relative agli interventi
ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del
tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni
dovuti ad eventi naturali.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al regolamento di
esecuzione dell'art. 22-bis della legge provinciale n. 13/1997 sono
apportate ai sensi delle procedure di cui all'art. 4.