(Allegato-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
 Interventi consentiti nelle aree a pericolo e rischio idrogeologico 
 
    1. Con regolamento di esecuzione  dell'art.  22-bis  della  legge
provinciale n. 13/1997, approvato con decreto  del  Presidente  della
Provincia 5 agosto 2008, n. 42, emendato con DPP del 22  maggio  2016
n. 17, sono state  determinate  le  norme  relative  agli  interventi
ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del  grado  e  del
tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione  di  pericoli  o  danni
dovuti ad eventi naturali. 
    2.  Eventuali  modifiche  o  integrazioni   al   regolamento   di
esecuzione dell'art. 22-bis della legge provinciale n.  13/1997  sono
apportate ai sensi delle procedure di cui all'art. 4.