Art. 29. Interventi consentiti nelle aree a pericolo e rischio idrogeologico 1. Con regolamento di esecuzione dell'art. 22-bis della legge provinciale n. 13/1997, approvato con decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, emendato con DPP del 22 maggio 2016 n. 17, sono state determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti ad eventi naturali. 2. Eventuali modifiche o integrazioni al regolamento di esecuzione dell'art. 22-bis della legge provinciale n. 13/1997 sono apportate ai sensi delle procedure di cui all'art. 4.