(STATUTO-art. 30)
 
                              Art. 30. 
                      Articolazione dell'Ateneo 
 
    1. L'Ateneo si articola in  dipartimenti,  che  costituiscono  la
struttura fondamentale per il perseguimento  dei  fini  istituzionali
nel campo della ricerca e della didattica, nonche' per  le  attivita'
ad esse correlate e strumentali  svolte  anche  in  collegamento  con
soggetti  esterni.  Nel  dipartimento  sono   incardinati   tutti   i
professori  e  ricercatori  dei  settori   scientifico   disciplinari
afferenti al dipartimento 
    2.  Ai  dipartimenti  e'  riconosciuta   autonomia   scientifica,
didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e
nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di  Ateneo
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 
    3. Per il coordinamento, la razionalizzazione e  la  gestione  di
piu' corsi di studio, anche di classi diverse  purche'  omogenee  dal
punto di vista scientifico-culturale, per  la  cui  realizzazione  e'
necessario   l'impiego   di   docenti   appartenenti   a    strutture
dipartimentali   diverse,   piu'   dipartimenti   possono    proporre
l'istituzione di scuole, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'art.
2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con  le
funzioni previste dall'art. 36 e seguenti del presente statuto. 
    4. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni o del  potenziamento
delle attivita'  di  ricerca,  l'Ateneo  puo'  costituire  centri  di
servizio o centri interdipartimentali di ricerca. 
    5. Al fine di fornire le  competenze  necessarie  per  esercitare
attivita' di ricerca e attivita' professionale di alta qualificazione
e per assicurare la formazione di figure  specialistiche  in  settori
professionali  determinati,  possono  essere  costituite  scuole   di
dottorato,  scuole  di  specializzazione  o  piu'  in   generale   di
post-laurea. 
    6. Alle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente  articolo
puo' essere riconosciuta autonomia  amministrativa,  organizzativa  e
finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e
dal regolamento di Ateneo per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.