Art. 30. Articolazione dell'Ateneo 1. L'Ateneo si articola in dipartimenti, che costituiscono la struttura fondamentale per il perseguimento dei fini istituzionali nel campo della ricerca e della didattica, nonche' per le attivita' ad esse correlate e strumentali svolte anche in collegamento con soggetti esterni. Nel dipartimento sono incardinati tutti i professori e ricercatori dei settori scientifico disciplinari afferenti al dipartimento 2. Ai dipartimenti e' riconosciuta autonomia scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di piu' corsi di studio, anche di classi diverse purche' omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione e' necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, piu' dipartimenti possono proporre l'istituzione di scuole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le funzioni previste dall'art. 36 e seguenti del presente statuto. 4. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni o del potenziamento delle attivita' di ricerca, l'Ateneo puo' costituire centri di servizio o centri interdipartimentali di ricerca. 5. Al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca e attivita' professionale di alta qualificazione e per assicurare la formazione di figure specialistiche in settori professionali determinati, possono essere costituite scuole di dottorato, scuole di specializzazione o piu' in generale di post-laurea. 6. Alle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo puo' essere riconosciuta autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.