(STATUTO-art. 31)
 
                              Art. 31. 
                           I dipartimenti 
 
    1. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca  e
di didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e
ricercatore  e  del  suo  diritto   di   accedere   direttamente   ai
finanziamenti per la ricerca. 
    2. Tutti  i  professori  e  ricercatori,  anche  quelli  a  tempo
determinato, sono incardinati nel dipartimento che ha provveduto alla
chiamata. Afferiscono, inoltre, al dipartimento i docenti a contratto
e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili
ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza. 
    3.    Al    dipartimento    e'     assegnato     il     personale
tecnico-amministrativo necessario per il suo funzionamento. 
    4. Non possono essere istituiti o mantenuti dipartimenti  con  un
numero di  professori  e  ricercatori,  anche  a  tempo  determinato,
inferiore a 35. 
    5. L'istituzione, attivazione,  modifica  o  soppressione  di  un
dipartimento  e'  deliberata  dal   consiglio   di   amministrazione,
acquisito  il  parere  del  senato   accademico.   La   proposta   di
costituzione di un nuovo dipartimento deve  essere  motivata  con  un
dettagliato progetto scientifico e culturale,  presentato  da  almeno
trentacinque docenti. 
    6. I dipartimenti sono dotati di un regolamento  interno  per  il
loro funzionamento nel rispetto dello  statuto,  del  regolamento  di
Ateneo per l'amministrazione, la finanza  e  la  contabilita'  e  del
regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole. 
    7. Il dipartimento puo' articolarsi in  sezioni,  in  ragione  di
specificita' ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.