Art. 31. I dipartimenti 1. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. 2. Tutti i professori e ricercatori, anche quelli a tempo determinato, sono incardinati nel dipartimento che ha provveduto alla chiamata. Afferiscono, inoltre, al dipartimento i docenti a contratto e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza. 3. Al dipartimento e' assegnato il personale tecnico-amministrativo necessario per il suo funzionamento. 4. Non possono essere istituiti o mantenuti dipartimenti con un numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, inferiore a 35. 5. L'istituzione, attivazione, modifica o soppressione di un dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico. La proposta di costituzione di un nuovo dipartimento deve essere motivata con un dettagliato progetto scientifico e culturale, presentato da almeno trentacinque docenti. 6. I dipartimenti sono dotati di un regolamento interno per il loro funzionamento nel rispetto dello statuto, del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e del regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole. 7. Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni, in ragione di specificita' ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.