(STATUTO-art. 33)
 
                              Art. 33. 
                    Il direttore di dipartimento 
 
    1. Il direttore ha funzioni di  rappresentanza  e  di  indirizzo,
coordinamento e attuazione delle politiche di dipartimento.  Promuove
e coordina le attivita' scientifiche, didattiche, di valutazione e di
assicurazione della qualita' del dipartimento. 
    2.  Convoca  e  presiede  il  consiglio  e  la  giunta   e   cura
l'esecuzione dei rispettivi deliberati. 
    3. Esercita tutte le attribuzioni che gli  sono  conferite  dalla
legislazione, dallo statuto  e  dai  regolamenti  dell'Ateneo  e  del
dipartimento. 
    4. Il direttore del  dipartimento  e'  eletto  tra  i  professori
ordinari di ruolo afferenti al dipartimento in possesso di un alto  e
documentato profilo scientifico. Il corpo elettorale e' costituito da
tutti i componenti il consiglio di dipartimento. 
    5. Nel caso di indisponibilita' di professori ordinari di  ruolo,
l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati.  L'elettorato
passivo e' altresi'  esteso  ai  professori  associati  nel  caso  di
mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di un terzo degli
aventi diritto. 
    6. Il direttore e' nominato con decreto rettorale, dura in carica
tre anni accademici  e  puo'  essere  rieletto  per  una  sola  volta
consecutiva. 
    7. Le modalita' e i termini per lo svolgimento delle elezioni del
direttore sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 
    8. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, il  direttore
vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza
o impedimento. Il direttore  vicario  e'  nominato  con  decreto  del
rettore. 
    9. In caso di necessita' ed urgenza il  direttore  puo'  adottare
provvedimenti di competenza del consiglio di dipartimento,  che  deve
ratificarli,  a  pena  di  decadenza,  nella   prima   seduta   utile
immediatamente successiva. 
    Al direttore di dipartimento e' riconosciuta  una  indennita'  di
carica fissata dal consiglio di amministrazione.