Art. 33. Il direttore di dipartimento 1. Il direttore ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche di dipartimento. Promuove e coordina le attivita' scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualita' del dipartimento. 2. Convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. 3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e del dipartimento. 4. Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori ordinari di ruolo afferenti al dipartimento in possesso di un alto e documentato profilo scientifico. Il corpo elettorale e' costituito da tutti i componenti il consiglio di dipartimento. 5. Nel caso di indisponibilita' di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di un terzo degli aventi diritto. 6. Il direttore e' nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto per una sola volta consecutiva. 7. Le modalita' e i termini per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 8. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, il direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. Il direttore vicario e' nominato con decreto del rettore. 9. In caso di necessita' ed urgenza il direttore puo' adottare provvedimenti di competenza del consiglio di dipartimento, che deve ratificarli, a pena di decadenza, nella prima seduta utile immediatamente successiva. Al direttore di dipartimento e' riconosciuta una indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione.