(STATUTO-art. 34)
 
                              Art. 34. 
                    Il consiglio di dipartimento 
 
    1. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo
convoca e lo presiede, dai professori di  ruolo  e  dai  ricercatori,
anche a tempo determinato, che vi afferiscono, da una  rappresentanza
del personale tecnico-amministrativo e da  una  rappresentanza  degli
studenti iscritti ai corsi di  laurea,  di  laurea  magistrale  e  di
dottorato  di  ricerca  afferenti  al  dipartimento.  Il  numero  dei
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti,
nonche' le modalita' di elezione  degli  stessi,  sono  definiti  dal
regolamento generale di Ateneo. 
    2. Il consiglio di  dipartimento  esercita  funzioni  finalizzate
allo  svolgimento  della  ricerca  scientifica  e   delle   attivita'
didattiche,  formative  e  della  terza  missione,  ivi  compresa  la
promozione dell'internazionalizzazione. 
    3. Il consiglio di dipartimento, in particolare: 
      a) definisce le  strategie  pluriennali  del  dipartimento,  in
coerenza con il piano strategico di Ateneo, approva la programmazione
didattica,  scientifica  e   di   terza   missione   e   propone   la
programmazione del personale del dipartimento; 
      b) propone l'istituzione della scuola; 
      c) approva i criteri di utilizzo  delle  risorse  assegnate  al
dipartimento; 
      d)  approva  le  proposte  di   chiamata   dei   professori   e
ricercatori; 
      e) assegna i compiti didattici e  sovraintende  alle  attivita'
scientifiche dei docenti; 
      f) esercita tutte  le  altre  attribuzioni  che  ad  esso  sono
demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 
    4.  Il  consiglio  di  dipartimento  puo'  delegare  alla  giunta
l'esercizio di specifiche  funzioni,  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole. 
    5. Le modalita' di funzionamento del  consiglio  di  dipartimento
sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, nel rispetto e nei
limiti del presente statuto e del regolamento generale di Ateneo.