Art. 34. Il consiglio di dipartimento 1. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo convoca e lo presiede, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al dipartimento. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, nonche' le modalita' di elezione degli stessi, sono definiti dal regolamento generale di Ateneo. 2. Il consiglio di dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attivita' didattiche, formative e della terza missione, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione. 3. Il consiglio di dipartimento, in particolare: a) definisce le strategie pluriennali del dipartimento, in coerenza con il piano strategico di Ateneo, approva la programmazione didattica, scientifica e di terza missione e propone la programmazione del personale del dipartimento; b) propone l'istituzione della scuola; c) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al dipartimento; d) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori; e) assegna i compiti didattici e sovraintende alle attivita' scientifiche dei docenti; f) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 4. Il consiglio di dipartimento puo' delegare alla giunta l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole. 5. Le modalita' di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, nel rispetto e nei limiti del presente statuto e del regolamento generale di Ateneo.