Art. 35. La giunta di dipartimento 1. La composizione della giunta di dipartimento e' disciplinata dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole e nel regolamento di dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di tutte le fasce. 2. Il regolamento di dipartimento disciplina le modalita' di elezione e funzionamento della giunta, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole. 3. La giunta di dipartimento e' organo esecutivo competente a svolgere le seguenti attribuzioni: a) coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue funzioni; b) svolge le funzioni che le sono specificatamente delegate dal consiglio, nonche' tutte quelle assegnatele dalle leggi dello Stato, dai regolamenti e dal presente statuto.