(STATUTO-art. 35)
 
                              Art. 35. 
                      La giunta di dipartimento 
 
    1. La composizione della giunta di dipartimento  e'  disciplinata
dal  regolamento  quadro  dei  dipartimenti  e  delle  scuole  e  nel
regolamento di dipartimento, assicurando  un'adeguata  rappresentanza
di tutte le fasce. 
    2. Il regolamento di  dipartimento  disciplina  le  modalita'  di
elezione  e  funzionamento  della  giunta,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento  quadro
dei dipartimenti e delle scuole. 
    3. La giunta di dipartimento e'  organo  esecutivo  competente  a
svolgere le seguenti attribuzioni: 
      a) coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue funzioni; 
      b) svolge le funzioni che le sono specificatamente delegate dal
consiglio, nonche' tutte quelle assegnatele dalle leggi dello  Stato,
dai regolamenti e dal presente statuto.