(STATUTO-art. 36)
 
                              Art. 36. 
                               Scuole 
 
    1. Per le esigenze e le finalita' di cui all'art.  30,  comma  3,
del  presente  statuto,   piu'   dipartimenti,   possono   promuovere
l'istituzione di scuole. 
    2. L'istituzione  delle  scuole  e'  proposta  dai  consigli  dei
dipartimenti  interessati  ed  e'   deliberata   dal   consiglio   di
amministrazione,  su  conforme  parere  del  senato  accademico,  nel
rispetto  della  proporzionalita'  del   numero   complessivo   delle
strutture alle dimensioni dell'Ateneo, e secondo criteri definiti nel
regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole. 
    3. Sono organi delle scuole: 
      a) il presidente; 
      b) il consiglio; 
      c) i collegi didattici.