Art. 36. Scuole 1. Per le esigenze e le finalita' di cui all'art. 30, comma 3, del presente statuto, piu' dipartimenti, possono promuovere l'istituzione di scuole. 2. L'istituzione delle scuole e' proposta dai consigli dei dipartimenti interessati ed e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su conforme parere del senato accademico, nel rispetto della proporzionalita' del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, e secondo criteri definiti nel regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole. 3. Sono organi delle scuole: a) il presidente; b) il consiglio; c) i collegi didattici.