Art. 37. Il presidente della scuola 1. Il presidente della scuola promuove e coordina le attivita' didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualita' della scuola. 2. Convoca e presiede il consiglio della scuola e ne rende esecutive le deliberazioni. 3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e del dipartimento. 4. Il presidente viene eletto dal consiglio della scuola tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano direttori di dipartimento. Nel caso di indisponibilita' di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. Il presidente e' nominato con decreto del rettore. 5. Il presidente dura in carica tre anni e non puo' essere eletto per piu' di due mandati consecutivi. 6. Il presidente designa, fra i professori di ruolo, il presidente vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il presidente vicario e' nominato con decreto del rettore. 7. Le modalita' e i termini per lo svolgimento delle elezioni del presidente sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.