(STATUTO-art. 37)
 
                              Art. 37. 
                     Il presidente della scuola 
 
    1. Il presidente della scuola promuove e  coordina  le  attivita'
didattiche, di valutazione e di assicurazione  della  qualita'  della
scuola. 
    2. Convoca e presiede  il  consiglio  della  scuola  e  ne  rende
esecutive le deliberazioni. 
    3. Esercita tutte le attribuzioni che gli  sono  conferite  dalla
legislazione, dallo statuto  e  dai  regolamenti  dell'Ateneo  e  del
dipartimento. 
    4. Il presidente viene eletto dal consiglio della  scuola  tra  i
professori ordinari che fanno parte della  stessa  e  che  non  siano
direttori di dipartimento. Nel caso di indisponibilita' di professori
ordinari di ruolo,  l'elettorato  passivo  e'  esteso  ai  professori
associati. Il presidente e' nominato con decreto del rettore. 
    5. Il presidente dura in carica tre anni e non puo' essere eletto
per piu' di due mandati consecutivi. 
    6.  Il  presidente  designa,  fra  i  professori  di  ruolo,   il
presidente vicario, che lo supplisce in tutte  le  sue  funzioni  nei
casi di assenza o temporaneo impedimento. Il  presidente  vicario  e'
nominato con decreto del rettore. 
    7. Le modalita' e i termini per lo svolgimento delle elezioni del
presidente sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.