Art. 38. Il consiglio della scuola 1. Il consiglio della scuola e' composto: a) dal presidente; b) dai direttori dei dipartimenti interessati; c) dai presidenti dei collegi didattici; d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati. 2. Il consiglio della scuola esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative. 3. Il consiglio, in particolare: a) delibera in materia di programmazione didattica e cura la gestione ed il coordinamento delle attivita' didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati; b) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza con la programmazione didattica; c) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente statuto, dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole. 4. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono disciplinate dal regolamento della scuola, nel rispetto e nei limiti del presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e del regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole. 5. La partecipazione al consiglio della scuola non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.