(STATUTO-art. 38)
 
                              Art. 38. 
                      Il consiglio della scuola 
 
    1. Il consiglio della scuola e' composto: 
      a) dal presidente; 
      b) dai direttori dei dipartimenti interessati; 
      c) dai presidenti dei collegi didattici; 
      d) da una rappresentanza elettiva degli  studenti  iscritti  ai
corsi di studio coordinati. 
    2. Il consiglio della scuola esercita funzioni  finalizzate  allo
svolgimento delle attivita' didattiche e formative. 
    3. Il consiglio, in particolare: 
      a) delibera in materia di programmazione didattica  e  cura  la
gestione ed il coordinamento delle attivita' didattiche  che  vengono
svolte all'interno dei corsi di studio attivati; 
      b)  esprime  parere  sulla   programmazione   in   materia   di
reclutamento dei dipartimenti, ai fini di valutarne la  coerenza  con
la programmazione didattica; 
      c) esercita tutte  le  altre  attribuzioni  che  ad  essa  sono
demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente
statuto, dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole. 
    4. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono  disciplinate
dal regolamento della scuola, nel rispetto e nei limiti del  presente
statuto, dal regolamento generale di Ateneo e del regolamento  quadro
dei dipartimenti e delle scuole. 
    5. La partecipazione al consiglio della scuola non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.