Art. 39. Scuola di medicina e chirurgia 1. Al fine di garantire il principio della inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca e, conseguentemente, realizzare la piena integrazione delle attivita' assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Universita' in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e regionale, i dipartimenti afferenti alla macro area vita e salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la scuola di medicina e chirurgia cui affidare peculiari funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze: a) assicurare la continuita' e l'unitarieta' dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante; b) garantire l'integrazione delle attivita' formative con le politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio sanitario regionale; c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature; d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attivita' assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca; e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualita' ed economicita' dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni; f) definire un sistema concertato di relazioni tra i dipartimenti universitari e i dipartimenti ad attivita' integrata al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attivita' didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'azienda. 2. Al consiglio della scuola, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 38, comma 2, spettano le seguenti funzioni: a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal consiglio della scuola, i dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; b) formulare proposte da inoltrare ai direttori generali delle aziende sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Universita'; c) esprimere parere obbligatorio da inviare a rettore sull'istituzione o soppressione di unita' operative rilevanti per l'attivita' di ricerca e didattica; d) esprimere parere su tutte le deliberazioni dell'universita' attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario. 3. La composizione del consiglio della scuola di medicina e chirurgia, prevede: a) il presidente; b) i direttori dei dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione; c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il consiglio della scuola; d) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione di area medica; e) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica; f) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione dell'area dei servizi; g) i presidenti dei collegi didattici dei corsi di laurea afferenti alla scuola; h) due professori associati e due ricercatori per ciascuno dei dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della scuola.