(STATUTO-art. 39)
 
                              Art. 39. 
                   Scuola di medicina e chirurgia 
 
    1. Al fine di garantire il principio della inscindibilita'  delle
funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da  quelle  di
insegnamento e di ricerca e, conseguentemente,  realizzare  la  piena
integrazione delle attivita' assistenziali, formative  e  di  ricerca
svolte dall'Universita' in collaborazione con il  Servizio  sanitario
nazionale e regionale, i dipartimenti afferenti alla macro area  vita
e salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  2,
comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la  scuola
di  medicina  e  chirurgia  cui  affidare   peculiari   funzioni   di
coordinamento e  razionalizzazione  dei  corsi  di  studio  dell'area
sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare
le seguenti specifiche esigenze: 
      a) assicurare  la  continuita'  e  l'unitarieta'  dei  processi
formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle  scuole
di specializzazione,  processi  formativi  tutti  ad  alto  contenuto
professionalizzante; 
      b) garantire l'integrazione delle attivita'  formative  con  le
politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle  strutture
del Servizio sanitario regionale; 
      c) favorire il confronto e l'integrazione della  programmazione
universitaria con quella aziendale in materia di  personale,  risorse
finanziarie e attrezzature; 
      d)  favorire  l'accesso   e   lo   svolgimento   dell'attivita'
assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della
loro qualificazione e competenza scientifica e  assistenziale  e  nel
rispetto del loro  stato  giuridico  allo  scopo  in  particolare  di
salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di  insegnamento
e di ricerca; 
      e)  conseguire  una  migliore  razionalizzazione,  qualita'  ed
economicita' dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione
di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle
due istituzioni; 
      f)  definire  un  sistema  concertato  di   relazioni   tra   i
dipartimenti universitari e i dipartimenti ad attivita' integrata  al
fine  di  favorire  tra  l'altro  la  partecipazione  del   personale
ospedaliero all'attivita' didattica e il suo  formale  riconoscimento
da parte dell'azienda. 
    2. Al consiglio della scuola, oltre  alle  attribuzioni  previste
dall'art. 38, comma 2, spettano le seguenti funzioni: 
      a)  esprimere  parere  obbligatorio  sulla  programmazione   in
materia di reclutamento dei dipartimenti, ai  fini  di  valutarne  la
coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale.  Nel  caso
di rilievi formulati  dal  consiglio  della  scuola,  i  dipartimenti
interessati potranno non conformarsi  ai  rilievi  con  deliberazione
adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; 
      b) formulare proposte da inoltrare ai direttori generali  delle
aziende sanitarie coinvolte nella rete formativa per  quanto  attiene
l'organizzazione e lo svolgimento delle  attivita'  assistenziali  ai
fini di conseguire la loro  migliore  integrazione  con  le  esigenze
didattiche e scientifiche dell'Universita'; 
      c)  esprimere  parere  obbligatorio  da   inviare   a   rettore
sull'istituzione o soppressione di  unita'  operative  rilevanti  per
l'attivita' di ricerca e didattica; 
      d) esprimere parere su tutte le deliberazioni  dell'universita'
attinenti i rapporti contrattuali e  convenzionali  con  il  Servizio
sanitario. 
    3. La composizione del  consiglio  della  scuola  di  medicina  e
chirurgia, prevede: 
      a) il presidente; 
      b) i direttori dei dipartimenti che abbiano concorso  alla  sua
attivazione; 
      c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi
di studio coordinati pari al 15% dei componenti  il  consiglio  della
scuola; 
      d)  un   rappresentante   dei   direttori   delle   scuole   di
specializzazione di area medica; 
      e)  un   rappresentante   dei   direttori   delle   scuole   di
specializzazione di area chirurgica; 
      f)  un   rappresentante   dei   direttori   delle   scuole   di
specializzazione dell'area dei servizi; 
      g) i presidenti dei  collegi  didattici  dei  corsi  di  laurea
afferenti alla scuola; 
      h) due professori associati e due ricercatori per ciascuno  dei
dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della scuola.