Art. 42. Scuole e corsi di dottorato 1. I corsi di dottorato, anche interateneo, sono costituiti, su proposta di uno o piu' dipartimenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca e attivita' professionale di alta qualificazione presso universita', enti pubblici o soggetti privati. 2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per favorire l'assicurazione di qualita' dei corsi di dottorato di ricerca, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico, piu' corsi di dottorato possono essere strutturati in scuole di dottorato. 3. Il funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato e' disciplinato dagli appositi regolamenti.