(STATUTO-art. 42)
 
                              Art. 42. 
                     Scuole e corsi di dottorato 
 
    1. I corsi di dottorato, anche interateneo, sono  costituiti,  su
proposta   di   uno   o   piu'   dipartimenti,   dal   consiglio   di
amministrazione, sentito  il  senato  accademico,  con  lo  scopo  di
assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello
internazionale, le competenze necessarie per esercitare attivita'  di
ricerca e  attivita'  professionale  di  alta  qualificazione  presso
universita', enti pubblici o soggetti privati. 
    2. Al  fine  di  una  migliore  organizzazione  didattica  e  per
favorire l'assicurazione  di  qualita'  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca, previa delibera del consiglio di  amministrazione  e  parere
del  senato  accademico,  piu'  corsi  di  dottorato  possono  essere
strutturati in scuole di dottorato. 
    3. Il funzionamento dei corsi e  delle  scuole  di  dottorato  e'
disciplinato dagli appositi regolamenti.