(STATUTO-art. 43)
 
                              Art. 43. 
                     Scuole di specializzazione 
 
    1. Le scuole di specializzazione sono strutture didattiche  anche
interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attivita'
didattiche   teorico-pratiche   finalizzate   alla   formazione    di
specialisti in settori professionali determinati. 
    2. Le scuole di  specializzazione,  incluse  quelle  interateneo,
sono istituite con delibera del  senato  accademico  e  attivate  con
delibera del consiglio di amministrazione su proposta di uno  o  piu'
dipartimenti. 
    3. Sono organi delle scuole di specializzazione: 
      a) il consiglio; 
      b) il direttore. 
    4. Il consiglio della scuola e' composto da tutti  i  docenti  di
ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di  tre
professori di ruolo dell'Ateneo, dai  docenti  a  contratto,  da  una
rappresentanza degli specializzandi e da  un  direttore,  eletto  dal
consiglio stesso, secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento
generale di Ateneo. 
    5. Il direttore e' nominato con decreto del rettore e presiede il
consiglio e sovrintende alle attivita' didattiche della scuola;  dura
in carica tre anni accademici.