Art. 43. Scuole di specializzazione 1. Le scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attivita' didattiche teorico-pratiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati. 2. Le scuole di specializzazione, incluse quelle interateneo, sono istituite con delibera del senato accademico e attivate con delibera del consiglio di amministrazione su proposta di uno o piu' dipartimenti. 3. Sono organi delle scuole di specializzazione: a) il consiglio; b) il direttore. 4. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi e da un direttore, eletto dal consiglio stesso, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 5. Il direttore e' nominato con decreto del rettore e presiede il consiglio e sovrintende alle attivita' didattiche della scuola; dura in carica tre anni accademici.