(STATUTO-art. 44)
 
                              Art. 44. 
                Centri interdipartimentali di ricerca 
 
    1. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, per attivita'  di  ricerca  di
rilevante  impegno,  che  si  esplichino  su   progetti   di   durata
pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu'  dipartimenti,  il
consiglio  di   amministrazione,   su   proposta   dei   dipartimenti
interessati,  sentito  il  senato  accademico,  puo'  deliberare   la
costituzione di centri interdipartimentali di ricerca. 
    2.  Le  modalita'  per  l'istituzione,  l'organizzazione   e   il
funzionamento dei centri sono definite dal  regolamento  generale  di
Ateneo.