Art. 44. Centri interdipartimentali di ricerca 1. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, puo' deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca. 2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.