(STATUTO-art. 45)
 
                              Art. 45. 
                    Centri di servizio accademici 
 
    1. Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse
generale, il  consiglio  di  amministrazione,  sentite  le  strutture
interessate e il senato accademico, puo' istituire centri di servizio
di Ateneo e/o interdipartimentali. 
    2.  Le  modalita'   per   l'istituzione,   l'organizzazione,   il
funzionamento  e  la  valutazione  dei  centri  sono   definite   dal
regolamento generale di Ateneo.