Art. 45. Centri di servizio accademici 1. Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentite le strutture interessate e il senato accademico, puo' istituire centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali. 2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la valutazione dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.