Art. 47. Centro linguistico di Ateneo 1. E' istituito il centro linguistico di Ateneo, il cui funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento interno, allo scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri. A tal fine, il centro organizza cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del quadro comune di riferimento europeo.