(STATUTO-art. 47)
 
                              Art. 47. 
                    Centro linguistico di Ateneo 
 
    1.  E'  istituito  il  centro  linguistico  di  Ateneo,  il   cui
funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento  interno,  allo
scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle  lingue
moderne, compresa la lingua italiana per stranieri. A  tal  fine,  il
centro  organizza  cicli  di  esercitazioni  volte  a   favorire   il
raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti
dalle direttive del quadro comune di riferimento europeo.