Art. 23. Eliminazione della doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti comma del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Romania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Romania, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta pagata in Romania per la quale spetta la deduzione e' solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana. 3. Per quanto concerne la Romania: Se un residente della Romania riceve redditi che, in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Romania accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia su tali redditi. Tuttavia, tale deduzione non puo' eccedere la quota parte di imposta sul reddito calcolata prima della deduzione che e' attribuibile al reddito imponibile in Italia.