(Convenzione-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
                Eliminazione della doppia imposizione 
 
    1. Si conviene che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata  in
conformita' ai seguenti comma del presente articolo. 
    2. Per quanto concerne l'Italia: 
      Se un residente dell'Italia possiede elementi  di  reddito  che
sono imponibili  in  Romania,  l'Italia,  nel  calcolare  le  proprie
imposte  sul  reddito  specificate   nell'art.   2   della   presente
Convenzione, puo' includere nella base  imponibile  di  tali  imposte
detti elementi di reddito, a meno  che  espresse  disposizioni  della
presente Convenzione non stabiliscano diversamente. 
      In  tal  caso,  l'Italia  deve  dedurre  dalle  imposte   cosi'
calcolate l'imposta sui redditi pagata  in  Romania,  ma  l'ammontare
della deduzione non  puo'  eccedere  la  quota  di  imposta  italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
      L'imposta pagata in Romania per la quale spetta la deduzione e'
solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che
concorre alla formazione del reddito complessivo. 
      Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante  imposta
sostitutiva o ritenuta a titolo di  imposta,  ovvero  ad  imposizione
sostitutiva con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a  titolo  di
imposta,  anche  su  richiesta  del  contribuente,  ai  sensi   della
legislazione italiana. 
    3. Per quanto concerne la Romania: 
      Se un residente della Romania riceve  redditi  che,  in  virtu'
delle disposizioni della presente  Convenzione,  sono  imponibili  in
Italia, la Romania accorda una deduzione dall'imposta sul reddito  di
detto residente per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia su
tali redditi. 
      Tuttavia, tale deduzione non puo' eccedere la  quota  parte  di
imposta  sul  reddito  calcolata  prima  della   deduzione   che   e'
attribuibile al reddito imponibile in Italia.