Art. 6. Composizione del consiglio 1. Il consiglio, costituito con decreto del Ministro, e' composto: a) dal presidente; b) dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; c) dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; d) da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze; e) da un componente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Il presidente e i consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettere d) ed e), durano in carica quattro anni e la loro nomina puo' essere rinnovata per una sola volta. In caso di decesso, di revoca o di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, gli stessi sono tempestivamente sostituiti a norma del comma 1 e la durata del loro mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti. 3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione devono rilasciare, prima di assumere l'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Agli stessi si applicano le previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.