(Statuto-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                     Composizione del consiglio 
 
    1.  Il  consiglio,  costituito  con  decreto  del  Ministro,   e'
composto: 
      a) dal presidente; 
      b)   dal    Capo    del    Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria; 
      c) dal Capo del Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di
comunita'; 
      d) da un componente  designato  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  tra  i  dirigenti  in  servizio  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      e) da un componente designato dal Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali tra i dirigenti in servizio presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 
    2. Il presidente e i consiglieri di  amministrazione  di  cui  al
comma 1, lettere d) ed e), durano in carica quattro anni  e  la  loro
nomina puo' essere rinnovata per una sola volta. In caso di  decesso,
di  revoca  o  di  decadenza  dei   componenti   del   consiglio   di
amministrazione  di  cui  al   primo   periodo,   gli   stessi   sono
tempestivamente sostituiti a norma del comma 1 e la durata  del  loro
mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti. 
    3. Il  presidente  e  i  consiglieri  di  amministrazione  devono
rilasciare,  prima   di   assumere   l'incarico,   dichiarazione   di
insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita' di  cui
al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Agli stessi si applicano
le previsioni di cui  all'articolo  53,  comma  16-ter,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.