Art. 7. Attribuzioni del consiglio 1. Il consiglio delibera: a) entro il mese di novembre di ogni anno, le linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare nell'anno successivo, definite in coerenza con gli indirizzi di gestione dei dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali di livello generale, centrali e periferici, dell'amministrazione penitenziaria interessati all'attuazione dei programmi e dei progetti; b) i criteri generali per la verifica dell'utilita' e della congruita' dei progetti e dei programmi da finanziare; c) i criteri generali e le condizioni per la concessione delle diverse tipologie di finanziamento; d) la concessione dei finanziamenti per i programmi ed i progetti di cui all'articolo 2; e) il conferimento e la remunerazione, ove prevista dalla legge, degli incarichi di controllo sull'attuazione dei programmi e progetti di cui all'articolo 15, comma 7; f) il contingente del personale della Cassa in misura adeguata rispetto alle finalita' e all'attivita' dell'ente; g) la nomina del segretario generale e del segretario di cui all'articolo 13, comma 1; h) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonche' le variazioni di bilancio in corso di esercizio e l'assestamento, formulati secondo i principi generali contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successivi decreti attuativi, da sottoporre all'approvazione del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i) la relazione conclusiva annuale, nella quale si da' atto dell'attivita' svolta dalla Cassa e degli specifici profili di ordine economico-finanziario della gestione, degli obiettivi da conseguire con la concessione dei finanziamenti, nonche' degli esiti finali dei medesimi, anche tenuto conto della loro utilita' secondo le finalita' della Cassa; l) l'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali; m) l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonche' l'acquisto di beni mobili utili al funzionamento della Cassa; n) la stipulazione di mutui passivi, se funzionale al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 e da garantire con le disponibilita' finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti, in applicazione delle disposizioni di legge, con la medesima Cassa depositi e prestiti ovvero con istituti di credito, di comprovata solidita' economica, che offrano migliori condizioni contrattuali; o) l'impiego delle disponibilita' finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti, mediante deposito in conto corrente ovvero mediante l'acquisto dei titoli di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei limiti di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo; p) i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per fronteggiare spese nuove o impreviste; q) la ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente; r) le proposte di modifica del presente Statuto; s) l'approvazione del modello per la presentazione delle domande di finanziamento; t) l'adozione dei regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita' a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.