(Statuto-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                     Attribuzioni del consiglio 
 
    1. Il consiglio delibera: 
      a)  entro  il  mese  di  novembre  di  ogni  anno,   le   linee
programmatiche di indirizzo generale da seguire  per  la  valutazione
dei progetti e dei  programmi  da  finanziare  nell'anno  successivo,
definite in coerenza con gli  indirizzi  di  gestione  dei  dirigenti
responsabili degli uffici dirigenziali di livello generale,  centrali
e   periferici,   dell'amministrazione   penitenziaria    interessati
all'attuazione dei programmi e dei progetti; 
      b) i criteri generali per la  verifica  dell'utilita'  e  della
congruita' dei progetti e dei programmi da finanziare; 
      c) i criteri generali e le condizioni per la concessione  delle
diverse tipologie di finanziamento; 
      d) la concessione  dei  finanziamenti  per  i  programmi  ed  i
progetti di cui all'articolo 2; 
      e) il conferimento  e  la  remunerazione,  ove  prevista  dalla
legge, degli incarichi di controllo sull'attuazione dei  programmi  e
progetti di cui all'articolo 15, comma 7; 
      f) il contingente del personale della Cassa in misura  adeguata
rispetto alle finalita' e all'attivita' dell'ente; 
      g) la nomina del segretario generale e del  segretario  di  cui
all'articolo 13, comma 1; 
      h) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonche'  le
variazioni di  bilancio  in  corso  di  esercizio  e  l'assestamento,
formulati  secondo  i  principi  generali   contenuti   nel   decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successivi decreti attuativi, da
sottoporre all'approvazione del Ministro di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
      i) la relazione conclusiva annuale, nella  quale  si  da'  atto
dell'attivita' svolta dalla Cassa e degli specifici profili di ordine
economico-finanziario della gestione, degli obiettivi  da  conseguire
con la concessione dei finanziamenti, nonche' degli esiti finali  dei
medesimi, anche tenuto conto della loro utilita' secondo le finalita'
della Cassa; 
      l)   l'accettazione   di   oblazioni   volontarie,   donazioni,
sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali; 
      m) l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta  di  immobili
nonche' l'acquisto di beni mobili utili al funzionamento della Cassa; 
      n)  la  stipulazione  di  mutui  passivi,  se   funzionale   al
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2  e  da  garantire
con le disponibilita' finanziarie depositate presso la Cassa depositi
e prestiti, in applicazione  delle  disposizioni  di  legge,  con  la
medesima Cassa depositi e prestiti ovvero con istituti di credito, di
comprovata  solidita'  economica,  che  offrano  migliori  condizioni
contrattuali; 
      o) l'impiego delle disponibilita' finanziarie depositate presso
la Cassa depositi e prestiti, mediante  deposito  in  conto  corrente
ovvero mediante l'acquisto dei titoli di cui all'articolo  19,  comma
1, lettera d), nei limiti di cui all'articolo 21,  comma  5,  secondo
periodo; 
      p) i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in
corso di esercizio, per fronteggiare spese nuove o impreviste; 
      q) la  ratifica  dei  provvedimenti  di  urgenza  adottati  dal
presidente; 
      r) le proposte di modifica del presente Statuto; 
      s)  l'approvazione  del  modello  per  la  presentazione  delle
domande di finanziamento; 
      t) l'adozione dei regolamenti concernenti  l'amministrazione  e
la contabilita' a norma dell'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.