(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                Disciplina delle attivita' consiliari 
 
    1. Le deliberazioni del consiglio sono adottate in  coerenza  con
le linee di indirizzo e con i criteri generali di cui all'articolo 7,
comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  salvo  situazioni   eccezionali,
specificamente motivate nella deliberazione stessa. 
    2. Il consiglio e' convocato dal presidente, anche  su  richiesta
del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o  del  Capo
Dipartimento per la giustizia minorile e  di  comunita',  almeno  una
volta  al  mese,  presso  la  sede,  con  idonee   modalita',   anche
telematiche, almeno  cinque  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'adunanza, indicando  l'ordine  del  giorno  e  allegando  gli  atti
relativi. 
    3. Il presidente, in caso d'urgenza, puo' convocare il  consiglio
anche in deroga a quanto previsto dal comma 2. 
    4. Ciascun consigliere dispone di un voto. 
    5. La delibera e' valida se adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti. In caso di parita' prevale  il  voto  del
presidente. Le delibere relative alle proposte di cui all'articolo 7,
comma  1,  lettera  r),  sono  valide  se  adottate  con  un   quorum
costitutivo pari all'intera composizione del consiglio e approvate da
almeno quattro componenti. 
    6. All'adunanza del consiglio partecipa il  segretario  generale,
senza  diritto  di  voto,  ed  un  funzionario  della   Cassa   quale
verbalizzante. Il presidente puo' ammettere alle adunanze  esperti  o
soggetti, senza diritto di voto, la cui audizione si rende necessaria
o opportuna, in relazione alle  materia  trattate.  All'adunanza  del
consiglio assiste almeno un componente del collegio dei revisori  dei
conti. 
    7. I verbali delle adunanze del consiglio sono  sottoscritti  dal
presidente, dal  segretario  generale  e  dal  verbalizzante  e  sono
sottoposti per l'approvazione al consiglio nell'adunanza successiva. 
    8. Le delibere sono estese separatamente al  verbale  e  sono  ad
esso allegate. Tutte le delibere sono esposte  all'albo  della  Cassa
per quindici giorni e pubblicate sul sito internet del Ministero. 
    9. Il segretario generale raccoglie i verbali e  le  delibere  in
volumi annuali che conserva nell'archivio degli atti della Cassa. 
    10. Le delibere del consiglio, se in  esse  non  e'  diversamente
disposto, sono immediatamente esecutive. 
    11.  Il   presidente   ed   i   componenti   del   consiglio   di
amministrazione che  abbiano,  per  conto  proprio  o  di  terzi,  un
interesse in conflitto con  quello  della  Cassa,  debbono  astenersi
dalla  partecipazione  al  voto,  segnalando   ogni   situazione   di
conflitto, anche potenziale.