Art. 8. Disciplina delle attivita' consiliari 1. Le deliberazioni del consiglio sono adottate in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri generali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), salvo situazioni eccezionali, specificamente motivate nella deliberazione stessa. 2. Il consiglio e' convocato dal presidente, anche su richiesta del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', almeno una volta al mese, presso la sede, con idonee modalita', anche telematiche, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicando l'ordine del giorno e allegando gli atti relativi. 3. Il presidente, in caso d'urgenza, puo' convocare il consiglio anche in deroga a quanto previsto dal comma 2. 4. Ciascun consigliere dispone di un voto. 5. La delibera e' valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le delibere relative alle proposte di cui all'articolo 7, comma 1, lettera r), sono valide se adottate con un quorum costitutivo pari all'intera composizione del consiglio e approvate da almeno quattro componenti. 6. All'adunanza del consiglio partecipa il segretario generale, senza diritto di voto, ed un funzionario della Cassa quale verbalizzante. Il presidente puo' ammettere alle adunanze esperti o soggetti, senza diritto di voto, la cui audizione si rende necessaria o opportuna, in relazione alle materia trattate. All'adunanza del consiglio assiste almeno un componente del collegio dei revisori dei conti. 7. I verbali delle adunanze del consiglio sono sottoscritti dal presidente, dal segretario generale e dal verbalizzante e sono sottoposti per l'approvazione al consiglio nell'adunanza successiva. 8. Le delibere sono estese separatamente al verbale e sono ad esso allegate. Tutte le delibere sono esposte all'albo della Cassa per quindici giorni e pubblicate sul sito internet del Ministero. 9. Il segretario generale raccoglie i verbali e le delibere in volumi annuali che conserva nell'archivio degli atti della Cassa. 10. Le delibere del consiglio, se in esse non e' diversamente disposto, sono immediatamente esecutive. 11. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cassa, debbono astenersi dalla partecipazione al voto, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.