Art. 10. (Decadenza dall'autorizzazione) 1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' servizi o attivita' di investimento presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. 2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4. 3. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o attivita' di investimento autorizzato entro il termine di un anno dal rilascio della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima. La decadenza e' pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 4. Il termine di cui al comma 3 non decorre o e' interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.