(Allegato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                   (Decadenza dall'autorizzazione) 
 
  1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio
di uno o piu' servizi o attivita' di investimento presentano apposita
istanza di  decadenza  alla  Consob.  La  Consob,  sentita  la  Banca
d'Italia,  delibera  sulla  domanda  entro  il  termine  massimo   di
centoventi giorni. 
 
  2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4. 
 
  3. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio  o
attivita' di investimento autorizzato entro il termine di un anno dal
rilascio  della  relativa  autorizzazione,  a   pena   di   decadenza
dell'autorizzazione  medesima.  La  decadenza  e'  pronunciata  dalla
Consob, sentita la Banca d'Italia. 
 
  4. Il termine di cui al comma 3 non decorre  o  e'  interrotto  nel
caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di  vigilanza
nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre  per  intero
dal momento del completamento degli accertamenti.