(Allegato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
      (Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria) 
 
  1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie  di  cui
agli articoli 9 e 10 sono sospesi: 
 
  a) nell'ipotesi in cui la societa' istante  si  sia  avvalsa  nella
predisposizione  della  documentazione  da  allegare  all'istanza  di
dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne  la
veridicita', fino alla data di  ricezione,  da  parte  della  Consob,
della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente; 
 
  b) nelle ipotesi di cui all'articolo 84, paragrafi  1  e  2,  della
direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario  all'esperimento  della
consultazione preventiva ivi prevista; 
 
  c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9,  comma  3,  dalla  data  di
invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla  data  di
ricezione da parte della Consob di tali elementi; 
 
  d) nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni,  ove  siano
in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM  rilevanti
ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli
accertamenti. 
 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1,  la  Consob  da'  comunicazione
agli  interessati  dell'inizio  e  del  termine   della   sospensione
dell'istruttoria. 
 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il  procedimento  si
estingue ove la societa' istante non invii gli  elementi  informativi
richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob. 
 
  4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, i termini  previsti
per il compimento dell'istruttoria  sono  interrotti  dalla  data  di
ricevimento  della   comunicazione   concernente   le   modificazioni
intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di  ricevimento  da
parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma
2.