(Allegato-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                    (Revoca dell'autorizzazione) 
 
  1. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  revoca  l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento delle  SIM
quando: 
 
  a) l'esercizio dei servizi e delle  attivita'  di  investimento  e'
interrotto da piu' di sei mesi; 
 
  b)   l'autorizzazione   e'   stata   ottenuta   presentando   false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; 
 
  c) vengono meno le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione. 
 
  2. Il termine di cui al comma 1,  lettera  a),  non  decorre  o  e'
interrotto  nel  caso  in  cui  siano  in  corso  o   siano   avviati
accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In  tali  casi  il
termine decorre  per  intero  dal  momento  del  completamento  degli
accertamenti. 
 
  3. La Consob puo' differire la pronuncia di revoca nell'ipotesi  di
cui  al  comma  1,  lettera  a),  qualora  la  SIM  abbia  omesso  la
comunicazione  di  interruzione  dell'esercizio  di  servizi   o   di
attivita' di investimento autorizzati  prevista  dall'articolo  13  e
cio' sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo
5, comma 1, del Testo Unico.