Art. 12. (Revoca dell'autorizzazione) 1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento delle SIM quando: a) l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento e' interrotto da piu' di sei mesi; b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) vengono meno le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione. 2. Il termine di cui al comma 1, lettera a), non decorre o e' interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti. 3. La Consob puo' differire la pronuncia di revoca nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi o di attivita' di investimento autorizzati prevista dall'articolo 13 e cio' sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.