(Allegato-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
(Comunicazioni  sull'esercizio  dei  servizi  e  delle  attivita'  di
                            investimento) 
 
  1. Le SIM  comunicano  immediatamente  alla  Consob  e  alla  Banca
d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione  e  di  riavvio
dell'esercizio  di  ogni  servizio  o   attivita'   di   investimento
autorizzato.