(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
   (Domande di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione) 
 
  1. Le domande di autorizzazione  allo  svolgimento  dei  servizi  e
delle attivita' di investimento nonche' di relativa  estensione  sono
presentate alla Consob unitamente alla documentazione prescritta  dal
regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del  14  luglio
2016. Si applicano  il  regolamento  delegato  (UE)  2017/1943  della
Commissione del 14 luglio 2016 e il regolamento  di  esecuzione  (UE)
2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017. 
 
  2.  La  documentazione  indicata  all'articolo  4  del  regolamento
delegato (UE) 2017/1943 della  Commissione  del  14  luglio  2016  e'
presentata anche con riguardo ai componenti dell'organo di controllo,
ivi inclusi i sindaci supplenti. 
 
  3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai commi 1  e  2  sia
gia' in possesso della Consob, la societa'  richiedente  e'  esentata
dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data  di  invio
alla Consob della documentazione medesima. 
 
  4. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal  ricevimento  della
domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica  la
completezza della stessa e comunica alla societa'  la  documentazione
eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla  Consob  entro
novanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  a  pena   di
inammissibilita' della domanda. 
 
  5. La domanda  prende  data  dal  giorno  della  sua  presentazione
ovvero,  in  caso  di  documentazione  incompleta,  da   quello   del
completamento della documentazione.