Art. 8. (Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della societa' richiedente) 1. La responsabilita' della verifica del possesso dei requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 13 del Testo Unico, ivi compresi i sindaci supplenti, e' rimessa all'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, all'organo di controllo della societa'. Il verbale relativo alla delibera con la quale si e' proceduto alla verifica dei requisiti da' atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che risulta dal verbale dell'organo competente. La documentazione acquisita a tal fine e' trattenuta presso la societa' e conservata per un periodo di cinque anni dalla data della delibera per la quale e' stata utilizzata. 2. Dai verbali di cui al comma 1 risultano le specifiche attivita' svolte da ciascun soggetto e la relativa durata valutate ai fini dell'accertamento dei requisiti di professionalita'. 3. Dai verbali di cui al comma 1 risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilita'. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione. 4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati presentano all'organo amministrativo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Resta ferma la facolta' della Consob di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. 5. Gli esponenti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilita' comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo amministrativo.