(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
(Istruttoria  delle  domande  di  autorizzazione  e   di   estensione
                        dell'autorizzazione) 
 
  1. La Consob, ricevuta la  domanda,  accerta  la  ricorrenza  delle
condizioni indicate agli articoli 19, commi 1 e 2, e 59, comma 1, del
Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita  la  Banca
d'Italia,  delibera  sulla  domanda  entro  il  termine  massimo   di
centoventi giorni. 
 
  Nei casi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2,  della  direttiva
2014/65/UE,  la  deliberazione  e'  preceduta   dalla   consultazione
preventiva delle autorita' competenti degli Stati membri interessati. 
 
  2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e  i
detentori di una partecipazione qualificata nella  societa',  nonche'
qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai
fini della decisione, che intervengono  nel  corso  dell'istruttoria,
sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino  efficaci,
ovvero in caso di impossibilita', entro dieci giorni  lavorativi  dal
verificarsi dell'evento. 
 
  3. La Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi: 
 
  a) alla societa' richiedente; 
 
  b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione  o  controllo,
ai direttori generali e ai soci della societa' richiedente; 
 
  c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 
 
  4. La Consob informa  la  societa'  richiedente  circa  la  propria
decisione di accogliere o meno l'istanza entro il termine di  cui  al
comma 1.