Art. 9. (Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione) 1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, commi 1 e 2, e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. Nei casi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, la deliberazione e' preceduta dalla consultazione preventiva delle autorita' competenti degli Stati membri interessati. 2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella societa', nonche' qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilita', entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. 3. La Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi: a) alla societa' richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della societa' richiedente; c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 4. La Consob informa la societa' richiedente circa la propria decisione di accogliere o meno l'istanza entro il termine di cui al comma 1.