Art. 15. Convocazioni e deliberazioni 1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione della meta' piu' uno dei rispettivi componenti. 2. L'assemblea, quando e' chiamata a deliberare sullo statuto e' validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti delle camere di commercio. 3. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. 4. L'assemblea, per l'elezione del presidente, nei primi due scrutini adotta la deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax o tramite posta elettronica certificata a norma di legge, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato esecutivo. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari e' per i presidenti la sede della Camera di commercio, e per gli altri quella dichiarata all'Unioncamere. L'assemblea puo' essere convocata, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta. 6. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione del presidente, dei vicepresidenti, dei componenti elettivi del comitato esecutivo, le votazioni avvengono per scrutinio segreto. 7. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell'assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dall'assemblea disciplina le modalita' del collegamento, le formalita' richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.