(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 20)
                              Art. 20. 
                 Differenziazione premi individuali 
 
    1. Ai dipendenti che  conseguano  le  valutazioni  piu'  elevate,
secondo    quanto    previsto    dal    sistema    di     valutazione
dell'amministrazione,  e'  attribuita  una  maggiorazione  dei  premi
individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni,
che si aggiunge alla quota di detto premio  attribuita  al  personale
valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 
    2.  La  misura  di  detta  maggiorazione,  definita  in  sede  di
contrattazione integrativa, non potra' comunque essere  inferiore  al
30% del valore medio pro-capite dei  premi  attribuiti  al  personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1. 
    3.   La   contrattazione    integrativa    definisce    altresi',
preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato,  a
cui tale maggiorazione puo' essere attribuita. 
    4. Per il personale delle istituzioni  scolastiche,  educative  e
dell'AFAM nonche' per i ricercatori e tecnologi, resta  fermo  quanto
previsto dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo  n.  150  del
2009.