Art. 21. Copertura finanziaria degli interventi istituzionali 1. Il Comitato di gestione delibera l'aliquota percentuale del contributo necessario alla copertura finanziaria degli interventi istituzionali, in funzione dei mezzi necessari per gli interventi da effettuare. Tale aliquota si applica sui seguenti aggregati della base contributiva individuale pervenuti al Fondo a norma dell'art. 20: a) per i servizi e attivita' di cui all'art. 19, comma 1, lettera a): proventi lordi; b) per il servizio e attivita' di cui all'art. 19, comma 1, lettera b): prodotto tra i volumi intermediati e il coefficiente deliberato dal Comitato di gestione e verificato dal Collegio sindacale, calcolato - sulla base degli aggregati di sistema comunicati da tutti i soggetti aderenti (volumi intermediati e commissioni percepite per la prestazione del servizio e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del TUF, ripartiti nelle singole componenti di negoziazione secondo i criteri deliberati dal Comitato di gestione e comunicati ai soggetti aderenti) - quale valore medio dei coefficienti medi ponderati (incidenza delle singole componenti sul totale delle negoziazioni) degli ultimi cinque esercizi. 2. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono quelli relativi: - all'ultimo esercizio, per le richieste di contributo effettuate dopo il 31 marzo di ciascun anno; - al penultimo esercizio, per le richieste di contributo effettuate tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ciascun anno. 3. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono ridotti alla meta' per i seguenti servizi e attivita' di investimento: a) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; b) ricezione e trasmissione di ordini; c) consulenza in materia di investimenti; d) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; e) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. 4. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto per i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, prestati dalle banche che aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659. 5. Il contributo non puo' essere inferiore ad un importo equivalente al 50% del contributo richiesto a copertura delle spese di funzionamento, anche in caso di segnalazione di base contributiva pari a zero. 6. Le modalita' e i termini di versamento del contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali sono disciplinati dal regolamento operativo.