(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
        Copertura finanziaria degli interventi istituzionali 
 
    1. Il Comitato di gestione delibera  l'aliquota  percentuale  del
contributo necessario alla  copertura  finanziaria  degli  interventi
istituzionali, in funzione dei mezzi necessari per gli interventi  da
effettuare. Tale aliquota si applica  sui  seguenti  aggregati  della
base contributiva individuale pervenuti al Fondo  a  norma  dell'art.
20: 
      a) per i servizi e attivita'  di  cui  all'art.  19,  comma  1,
lettera a): proventi lordi; 
      b) per il servizio e attivita' di cui  all'art.  19,  comma  1,
lettera b): prodotto tra i  volumi  intermediati  e  il  coefficiente
deliberato  dal  Comitato  di  gestione  e  verificato  dal  Collegio
sindacale,  calcolato  -  sulla  base  degli  aggregati  di   sistema
comunicati da  tutti  i  soggetti  aderenti  (volumi  intermediati  e
commissioni percepite per la prestazione del servizio e attivita'  di
investimento di cui  all'art.  1,  comma  5,  lettera  b),  del  TUF,
ripartiti nelle singole componenti di negoziazione secondo i  criteri
deliberati  dal  Comitato  di  gestione  e  comunicati  ai   soggetti
aderenti) -  quale  valore  medio  dei  coefficienti  medi  ponderati
(incidenza delle singole componenti sul  totale  delle  negoziazioni)
degli ultimi cinque esercizi. 
    2. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma  1  sono
quelli relativi: 
      -  all'ultimo  esercizio,  per  le  richieste   di   contributo
effettuate dopo il 31 marzo di ciascun anno; 
      - al  penultimo  esercizio,  per  le  richieste  di  contributo
effettuate tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ciascun anno. 
    3. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma  1  sono
ridotti  alla  meta'  per  i  seguenti   servizi   e   attivita'   di
investimento: 
      a)  collocamento  senza  impegno  irrevocabile  nei   confronti
dell'emittente; 
      b) ricezione e trasmissione di ordini; 
      c) consulenza in materia di investimenti; 
      d) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
      e) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. 
    4. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma  1  sono
ridotti ad un quarto per i servizi e attivita' di investimento di cui
all'art. 1, comma 5, del TUF, prestati dalle banche che aderiscono ad
un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1996, n. 659. 
    5.  Il  contributo  non  puo'  essere  inferiore  ad  un  importo
equivalente al 50% del contributo richiesto a copertura  delle  spese
di funzionamento, anche in caso di segnalazione di base  contributiva
pari a zero. 
    6. Le modalita' e  i  termini  di  versamento  del  contributo  a
copertura   finanziaria   degli   interventi    istituzionali    sono
disciplinati dal regolamento operativo.