Art. 22. Forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali l'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, puo' deliberare il ricorso a forme assicurative, il cui costo e' ripartito tra i soggetti aderenti con i criteri di cui all'art. 21. 2. Le modalita' e i termini di versamento della quota di cui al comma 1 sono disciplinati dal regolamento operativo.