(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
Forme assicurative per  la  copertura  finanziaria  degli  interventi
                            istituzionali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto  del  Ministro  del
tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per la copertura  finanziaria  degli
interventi istituzionali l'Assemblea, su  proposta  del  Comitato  di
gestione, puo' deliberare il ricorso a  forme  assicurative,  il  cui
costo e' ripartito tra i soggetti  aderenti  con  i  criteri  di  cui
all'art. 21. 
    2. Le modalita' e i termini di versamento della quota di  cui  al
comma 1 sono disciplinati dal regolamento operativo.