(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
                          Periodo di prova 
 
    1. Il dipendente assunto in servizio  a  tempo  indeterminato  e'
soggetto ad un periodo di prova  la  cui  durata  e'  stabilita  come
segue: 
      due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B; 
      sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti categorie. 
    2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso
dell'interessato, i dipendenti che lo  abbiano  gia'  superato  nella
medesima categoria e profilo professionale oppure  in  corrispondente
profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Sono, altresi', esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli
stessi, i dipendenti che risultino vincitori di  procedure  selettive
per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di
ruolo, presso la medesima amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  22,
comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017. 
    3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si  tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato. 
    4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi di assenza previsti dalla legge  o  dal  CCNL.  In
caso di malattia il dipendente  ha  diritto  alla  conservazione  del
posto per un periodo  massimo  di  sei  mesi,  decorso  il  quale  il
rapporto puo' essere risolto. In caso  di  infortunio  sul  lavoro  o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38. 
    5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dipendenti non in prova. 
    6. Decorsa la meta' del periodo di  prova  ciascuna  delle  parti
puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi  i
casi di sospensione previsti  dal  comma  4.  Il  recesso  opera  dal
momento della comunicazione alla controparte.  Il  recesso  dell'ente
deve essere motivato. 
    7. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto, il dipendente si intende  confermato  in  servizio
con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione. 
    8. In caso  di  recesso,  la  retribuzione  e'  corrisposta  fino
all'ultimo giorno  di  effettivo  servizio  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' ove maturati. 
    9. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. 
    10. Il dipendente a tempo indeterminato,  vincitore  di  concorso
presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova,  ha
diritto alla conservazione  del  posto,  senza  retribuzione,  presso
l'ente di provenienza per un arco  temporale  pari  alla  durata  del
periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali
applicate nell'amministrazione di destinazione. In  caso  di  mancato
superamento della  prova  o  per  recesso  di  una  delle  parti,  il
dipendente stesso rientra,  a  domanda,  nella  categoria  e  profilo
professionale di provenienza. 
    11. La disciplina del comma 10 non si  applica  al  dipendente  a
tempo indeterminato, vincitore di  concorso,  che  non  abbia  ancora
superato il periodo di prova nell'ente di appartenenza. 
    12. La presente disposizione si applica anche  al  dipendente  in
prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL  preveda
analoga disciplina.