(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
                         Fascicolo personale 
 
    1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la
gestione delle risorse  umane  conserva,  in  un  apposito  fascicolo
personale, anche digitale, tutti gli atti  e  i  documenti,  prodotti
dall'amministrazione o dallo  stesso  dipendente,  che  attengono  al
percorso   professionale,   formativo   e   di   carriera,    nonche'
all'attivita' svolta ed ai fatti che lo riguardano. 
    2.  Relativamente  agli  atti  e  ai  documenti  conservati   nel
fascicolo personale e' assicurata la riservatezza dei dati  personali
secondo le disposizioni vigenti in materia. 
    3. Il dipendente ha diritto  a  prendere  visione  degli  atti  e
documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.