Art. 18.
Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione
1. Le Aziende e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e
sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di
organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e
sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti
previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai precedenti articoli
nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Condizioni
di lavoro e incarichi».
2. Le Aziende e gli Enti provvedono alla graduazione degli
incarichi di funzione e individuano l'importo della relativa
indennita' entro il valore minimo e massimo previsti nel successivo
art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio degli incarichi).
3. Nella graduazione degli incarichi si dovra', in ogni caso,
tenere conto della dimensione organizzativa di riferimento, del
livello di autonomia e responsabilita' della posizione, del tipo di
specializzazione richiesta, della complessita' ed implementazione
delle competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi
dell'Azienda o Ente.
4. La sovraordinazione tra gli incarichi e' determinata dal
livello di complessita' connesso a ciascuno di essi secondo il
modello organizzativo presente nell'Azienda o Ente nel rispetto di
quanto previsto nei commi 3 e 9 dell'art. 16 (Contenuto e requisiti
degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e
dei profili professionali di collaboratore professionale assistente
sociale ed assistente sociale senior).