Art. 19.
Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione
1. Gli incarichi possono essere conferiti al personale inquadrato
nella categoria D. Gli incarichi di organizzazione sono conferibili
anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora
il valore economico di tali incarichi sia definito in misura
inferiore ad € 3.227,85. In tali casi il valore economico
dell'incarico e' rideterminato in proporzione alla durata della
prestazione lavorativa.
2. Le Aziende e gli Enti formulano in via preventiva i criteri
selettivi e le modalita' per conferire i relativi incarichi.
3. Gli incarichi sono attribuiti dall'Azienda o Ente a domanda
dell'interessato sulla base di avviso di selezione.
4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e
motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la
descrizione delle linee di attivita'.
5. L'incarico e' a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle
proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo
di tre anni e un massimo di cinque anni. Gli incarichi possono essere
rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e
di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di dieci anni.
6. La revoca degli incarichi prima della scadenza puo' avvenire,
con atto scritto e motivato, per diversa organizzazione dell'ente
derivante dalla modifica dell'atto aziendale o per valutazione
negativa o anche per il venir meno dei requisiti richiesti per
l'attribuzione.
7. La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento
economico accessorio relativo alla titolarita' dello stesso cosi'
come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento
economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente
resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito
alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del
relativo trattamento economico.
8. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente puo'
partecipare alle selezioni per la progressione economica qualora sia
in possesso dei relativi requisiti.
9. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra
loro.