Art. 23.
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.
2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti
articoli:
art. 20 del CCNL del 7 aprile 1999 «Posizioni organizzative e
graduazione delle funzioni»;
art. 21 del CCNL del 7 aprile 1999 e art. 11 del CCNL del 20
settembre 2001 «Affidamento degli incarichi per le posizioni
organizzative e loro revoca - Indennita' di funzione»;
art. 36 del CCNL del 7 aprile 1999, art. 11 del CCNL del 20
settembre 2001 e art. 49 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
«Misura dell'indennita' di funzione»;
art. 10 CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico,
art.5 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, art. 19 del CCNL del 19
aprile 2004 e art. 4 CCNL del 10 aprile 2008 «Coordinamento».
2. In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso
riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative
indennita' la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del
presente capo e alle relative indennita' con la decorrenza fissata
nel presente articolo.