(Allegato 1-art. 10)
                              Art. 10. 
 
               Conservazione e cancellazione dei dati 
 
    1. Nel rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, i dati
personali  trattati   dall'investigatore   privato   possono   essere
conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  strettamente
necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine  deve  essere
verificata costantemente,  anche  mediante  controlli  periodici,  la
stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e  indispensabilita'  dei  dati
rispetto alle finalita' perseguite e all'incarico conferito. 
    2. Una volta conclusa la specifica  attivita'  investigativa,  il
trattamento deve cessare in  ogni  sua  forma,  fatta  eccezione  per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l'incarico, i quali possono consentire, anche  in  sede  di  mandato,
l'eventuale  conservazione  temporanea  di   materiale   strettamente
personale dei soggetti che hanno curato l'attivita' svolta, a i  soli
fini  dell'eventuale  dimostrazione  della  liceita',  trasparenza  e
correttezza  del  proprio  operato.  Se  e'   stato   contestato   il
trattamento il difensore o il soggetto che  ha  conferito  l'incarico
possono anche fornire all'investigatore il materiale  necessario  per
dimostrare  la  liceita',  trasparenza  e  correttezza  del   proprio
operato, per il tempo a cio' strettamente necessario. 
    3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione e'
collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di  giudizio  in  attesa
della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se  stessi,
una giustificazione valida per la conservazione  dei  dati  da  parte
dell'investigatore privato.