(Allegato 1-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                             Informativa 
 
    1. L'investigatore privato puo' fornire l'informativa in un unico
contesto ai sensi dell'art.  3  delle  presenti  regole,  ponendo  in
particolare  evidenza  l'identita'  e   la   qualita'   professionale
dell'investigatore, nonche' la natura  facoltativa  del  conferimento
dei  dati,  fermo  restando  quanto   disposto   dall'art.   14   del
regolamento, nel caso  in  cui  i  dati  personali  non  siano  stati
ottenuti presso l'interessato.