Art. 9. Altre regole di comportamento 1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceita', trasparenza e correttezza del trattamento sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/2003: a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli; b) il ricorso ad attivita' lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa; c) la raccolta di dati biometrici. 2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 delle presenti regole.