(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
   Titoli di studio, corsi di formazione e formazione finalizzata 
 
    1. L'Universita' eroga, anche attraverso formazione a distanza  e
modalita'   e-learning,   l'attivita'   didattica    necessaria    al
conseguimento dei seguenti titoli: laurea, laurea magistrale a  ciclo
unico, laurea magistrale,  specializzazione,  dottorato  di  ricerca,
Master universitari di I e II livello secondo gli  ordinamenti  degli
studi determinati  nel  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e  quanto
stabilito dai  Regolamenti  dei  corsi  di  studio  per  gli  aspetti
organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria  e  nazionale
di rispettivo riferimento. 
    2. Istituisce, anche in collaborazione con Universita' italiane o
estere, ovvero con enti e  organismi  esterni,  corsi  di  formazione
permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e  professionali
e corsi di formazione finalizzata (short master e summer school). 
    3.  In  conformita'   al   Regolamento   didattico   di   Ateneo,
l'Universita' puo', inoltre, deliberare, previa individuazione  delle
risorse da impegnare, l'organizzazione di: 
      a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici; 
      b) corsi di  perfezionamento  post-laurea  e  di  aggiornamento
professionale; 
      c) corsi di educazione e aggiornamento culturale; 
      d) corsi di formazione permanente e ricorrente  dei  lavoratori
subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni. 
    L'Universita' favorisce, anche attraverso appositi  finanziamenti
e fornendo servizi e strutture, le attivita'  formative  e  culturali
autogestite dagli studenti, da  svolgersi  secondo  i  criteri  e  le
modalita'  fissate  in  apposito  Regolamento  approvato  dal  Senato
accademico, acquisito il parere  del  Consiglio  degli  studenti  per
quanto di competenza.