Art. 24. Tutorato e orientamento 1. L'Universita' assicura servizi di tutorato e orientamento al fine di assistere ed orientare gli studenti. Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, con gli organismi di sostegno al diritto allo studio, con le rappresentanze studentesche e con chiunque ne abbia interesse. 2. Le modalita' attuative dei servizi di tutorato e orientamento sono disciplinate dai relativi Regolamenti di Ateneo.