(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
      Controlli e provvedimenti adottati senza istanza di parte 
 
    1.  Nell'esercizio  dei   compiti   di   controllo   o   comunque
esercitabili dal Garante, valutati gli elementi  in  suo  possesso  e
anche  in  assenza  di  reclamo,  segnalazione  o  notificazione   di
violazione dei dati personali,  l'Autorita'  puo'  avviare  d'ufficio
un'istruttoria preliminare per verificare la  sussistenza  di  idonei
elementi in ordine a possibili violazioni della disciplina  rilevante
in materia di protezione dei dati personali. 
    2. Nel corso dell'eventuale procedimento si osservano, in  quanto
applicabili, le disposizioni per i reclami di cui agli articoli da  9
a 18, anche per quanto riguarda l'informativa al  Collegio  ai  sensi
dell'art. 36.