(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
Attivita'  ispettive  e  di  revisione  sulla  protezione  dei   dati
                              personali 
 
    1.  Il  dipartimento,  servizio  o  altra  unita'   organizzativa
competente in materia di attivita' ispettive e di revisione  cura  lo
svolgimento  dell'attivita'  ispettiva  effettuata  ai  sensi   degli
articoli 157  e  158  del  codice  nonche'  ai  sensi  dell'art.  58,
paragrafo 1, e dell'art.  62  del  RGPD,  tenuto  anche  conto  della
programmazione dell'attivita'  ispettiva  disposta  dal  Collegio  ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera  c),  del  presente  regolamento,
sulla base di un ordine di servizio sottoscritto  dal  dirigente  del
medesimo dipartimento.  Effettuati  gli  accertamenti  relativi  agli
elementi idonei in ordine alle presunte violazioni, il  dipartimento,
servizio o altra unita' organizzativa inoltra gli atti al  segretario
generale per l'assegnazione alla competente unita'  organizzativa  ai
sensi dell'art. 14 del regolamento del  Garante  n.  1/2000,  per  il
seguito di trattazione. 
    2. Valutata la sussistenza di eventi di particolare rilevanza, il
Collegio puo' disporre ulteriori attivita'  ispettive,  da  svolgersi
secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente regolamento. 
    3.  Il  dipartimento  servizio  o  altra   unita'   organizzativa
competente in materia di attivita'  ispettive  e  di  revisione  cura
altresi' i controlli di cui al comma 1 nell'ambito delle  istruttorie
preliminari e dei procedimenti amministrativi comunque avviati presso
altre unita' organizzative dell'Autorita', alle quali  e'  restituito
l'esito per la successiva trattazione. 
    4. L'attivita' ispettiva effettuata ai sensi degli articoli 157 e
158 del codice puo' essere curata dal dipartimento servizio  o  altra
unita' organizzativa competente in materia di attivita'  ispettive  e
di revisione ovvero delegata alla Guardia di finanza. La stessa  puo'
essere  altresi'  effettuata  avvalendosi,  ove   necessario,   della
collaborazione di altri organi dello Stato. 
    5. L'ordine di servizio con cui e' disposta l'attivita' ispettiva
individua il titolare o il responsabile del  trattamento  destinatari
del  controllo,  i  poteri  di  indagine  utilizzati,  l'ambito   del
controllo, il luogo ove si  svolge  l'accertamento,  il  responsabile
delle attivita' e gli ulteriori partecipanti, designati d'intesa  con
i dirigenti dei dipartimenti, servizi o altre  unita'  organizzative;
l'ordine di servizio indica altresi' le sanzioni  previste  ai  sensi
dell'art. 83, paragrafo 5, lettera e), del RGPD e degli articoli  166
e 168 del codice. 
    6. Nel corso dell'attivita' ispettiva, della  quale  puo'  essere
dato preavviso, e' possibile, in particolare: 
      a) controllare, estrarre  ed  acquisire  copia  dei  documenti,
anche in formato elettronico; 
      b) richiedere informazioni e spiegazioni; 
      c) accedere alle banche dati ed agli archivi; 
      d) acquisire  copia  delle  banche  dati  e  degli  archivi  su
supporto informatico. 
    7.  Durante  l'attivita'  ispettiva  il  soggetto  sottoposto  ad
ispezione puo' farsi assistere da consulenti  di  propria  fiducia  e
fare  riserva  di  produrre  la  documentazione  non   immediatamente
reperibile entro un termine congruo, di regola non superiore a trenta
giorni; in casi eccezionali, puo' essere richiesto un differimento di
tale termine. 
    8. Le attivita' di revisione sulla protezione dei dati  personali
sono avviate ai sensi dell'art. 58,  paragrafo  1,  lettera  b),  del
RGPD, presso il titolare o il  responsabile  del  trattamento  ovvero
presso la sede dell'Autorita'. In tale ultimo  caso,  l'attivita'  si
svolge a seguito di convocazione  del  titolare  o  del  responsabile
presso  il  dipartimento,  servizio  o  altra  unita'   organizzativa
competente  in  materia  di  attivita'  ispettive  e  di   revisione.
Nell'ambito delle attivita' di revisione, qualora  emergano  elementi
di criticita' nel trattamento  dei  dati  personali,  possono  essere
avviate attivita' ispettive al fine di rilevare eventuali  violazioni
della normativa sulla protezione dei dati personali. 
    9. Dell'attivita' svolta  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  con
particolare riferimento  alle  dichiarazioni  rese  ed  ai  documenti
acquisiti, e' redatto processo verbale, una  copia  del  quale  viene
consegnata al soggetto sottoposto ad ispezione ovvero ad attivita' di
revisione.