(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e
del personale. 
    2. Il Comitato per lo sport universitario coordina  le  attivita'
sportive a vantaggio dei  componenti  la  comunita'  universitaria  e
sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi  e  ai
programmi di sviluppo delle relative attivita'. 
    3. Il Comitato per lo sport universitario, nella  composizione  e
con le competenze previste dalla legge 28  giugno  1977,  n.  394,  e
dalle eventuali successive  modificazioni  e  integrazioni,  dura  in
carica due anni. 
    4. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi  appositamente
stanziati dal Ministero competente,  secondo  quanto  previsto  dalle
leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti  e  con
ogni altro fondo,  appositamente  stanziato,  dall'Universita'  o  da
altri enti.