Art. 12. Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali 1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale e' conferito, con provvedimento dell'amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, in osservanza dei principi di trasparenza che le stesse prevedono. 3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, le amministrazioni rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta; acquisiscono, inoltre, le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valutano. 4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico. 5. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi e' fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.