(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
              Linee generali in materia di conferimento 
                    degli incarichi dirigenziali 
 
    1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo  dell'amministrazione
e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. 
    2.  L'incarico  dirigenziale  e'  conferito,  con   provvedimento
dell'amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme  di  legge  in
materia, in osservanza dei principi  di  trasparenza  che  le  stesse
prevedono. 
    3. Per rendere effettivi  i  principi  di  cui  al  comma  2,  le
amministrazioni rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione  di
apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la  tipologia  di
posizioni dirigenziali che si rendono disponibili  ed  i  criteri  di
scelta;  acquisiscono,  inoltre,  le  disponibilita'  dei   dirigenti
interessati e le valutano. 
    4. Al  provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  accede  un
contratto  individuale  con  cui  e'   definito   il   corrispondente
trattamento economico. 
    5. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato  e
possono essere rinnovati. La  durata  degli  stessi  e'  fissata  nel
rispetto  delle  durate  minime  e  massime  previste  dalle  vigenti
disposizioni di legge.